Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate
Ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni
Ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
Ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
Ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni.
Chi guida veicoli dotati di motore non può aver superato:
I sessantacinque anni per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato che ne sancisca i requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.
I sessanta anni per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato che ne sancisca i requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.
Il rinnovo della patente di guida si può effettuare sottoponendosi ad una visita presso uno dei medici, all’uopo, abilitati.
Devono fare molta attenzione coloro che sono affetti da patologie che richiedono il superamento di una visita specialistica presso la commissione medica preposta
La documentazione necessaria comprende:
la ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare
attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettini prestampati reperibili presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
attestazione di versamento di €16,00 sul c/c 4028 (bollettini prestampati reperibili presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
una foto recente, di norma non superiore ai 3 mesi, formato tessera
Il medico si fa carico di trasmettere al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti.
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa una ricevuta che ufficializza l’ avvenuta conferma di validità e ne da consegna all’ interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al momento in cui si entra il possesso della nuova patente rinnovata che ha numero differente rispetto a quella precedente.
Il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare iper il rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del stesso. E’ possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza, solitamente quello del luogo dove è stata effettuata la visita di rinnovo lasciando il numero di telefono per essere avvisati dell’avvenuto arrivo.
Soluzione ottimale se non ci si vuole complicare la vita per “rincorrere” poi il ritiro dell’assicurata presso l’ufficio postale preso cui è ritornata.
Se non si riceve la patente entro 15 giorni dalla data della visita medica occorre contattare:
numero verde 800979416 di Poste italiane, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, per informazioni di dettaglio riguardanti la spedizione
numero verde 800232323 del Ministero, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30, con un operatore, per conoscere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la patente.