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I molti interrogativi della legge sull’ Omicidio Stradale: come dove quando e perché

La nuova legge relativa all’omicidio stradale fa parte di un primo pacchetto di norme che è stato necessario approvare in stato d’urgenza per il susseguirsi sempre maggiore di episodi di pirateria della strada, ovvero fuga dell’automobilista che ha creato il danno alla vittima. Una legge che mette qualche ostacolo anche nel rapporto tra le forze dell’ordine inquirenti, sul caso, e gli organi d’informazione, specialmente i social media che hanno nelle scadenze temporali la loro peculiarità.

In caso di decesso e non solo, i nominativi delle persone coinvolte non possono essere resi pubblici sino a quando non si è proceduto ad informare i famigliari, come pure la divulgazione delle foto.

Parallelamente gli investigatori, che rilevano un incidente, si trovano ad operare in situazioni che possono essere contrastanti tra di loro in particolare se l’interessato non è consenziente.

L’ esecuzione dei prelievi coatti sono ammessi solo nel caso di decesso e di lesioni gravi, tenendo presente che una prognosi che di solito viene definita riservata può poi essere rilevarsi una prognosi breve.

L’arresto in flagranza è obbligatorio in caso di intossicazione da droga che però la si può diagnosticare solo a posteriori.

Tutte situazioni che in tribunale potrebbero essere impugnate

Nelle problematiche che coinvolgono attualmente un aggiornamento  legislativo, ve ne è una particolare che ha un valore “negativo”: l’equivalenza nella pena tra il colpevole che rimane sul luogo e si assume le proprie responsabilità e chi invece si da alla fuga auspicando nell’anonimato per non dovere  subire le conseguenze dell’accaduto.

Questa equivalenza della pena induce a propendere per la fuga sperando di rientrare in quella percentuale di casi, non pochi e sia pure in diminuzione per il diffondersi delle telecamere di sorveglianza,  che rimangono irrisolti o di poter mascherare alcune delle aggravanti specifiche: alterazione psicofisica.

Il Commissario Capo della Polizia Municipale di Modena, Andrea Piselli ha cercato di schematizzare  queste nuove normative per facilitare il rapporto con i giornalisti su una questione che ha parecchi punti spinosi da trattare. Il tutto partendo dal concetto dell’ Σκέψις (accurata osservazione) e dello Ζήτησις (ricerca, indagine)

L’incidente stradale è un INCIDENTE finché lo stesso non è mai VOLUTO da nessuno e non è stato pianificato. Nel caso lo fosse passerebbe sotto la definizione di ATTENTATO con altre implicazioni giuridiche. Trattandosi di un fatto colposo (e raramente di un caso fortuito) si aprono proprio questi scenari:

L’indagine approfondita, della catena di cause che hanno portato all’evento, si carica quindi di un valore molto più importante della sola ricostruzione fisica di un urto tra due o più corpi, sempre che non vi sia il coinvolgimento di terzi estranei presenti in prossimità.

La specificità della legge  è quella di:

Scoprire tutte le circostanze salienti per distinguere i gradi di colpevolezza, da quella lieve a quella gravissima (la colpa cosciente). Esaminare tutte le circostanze che sono tassativamente descritte nel testo legislativo al fine di qualificare e conseguentemente graduare il livello di colpevolezza per avere un diffuso criterio d’equità nel trattamento giuridico in funzione dei seguenti parametri:

1. Ebbrezza / intossicazione;

2. Grave eccesso di velocità;

3. Violazione del semaforo rosso;

4. Manovre non consentite di: inversione di marcia, sorpasso, circolazione contromano;

5. Conducente senza patente o veicolo non assicurato;

6. Pluralità delle vittime;
7. Fuga e omissione di soccorso

8. Concorso di colpa.

Da ciò si determina per chi è coinvolto in un incidente lo status:

SOSPETTATO = status precedente che ha la persona coinvolta in investigazioni prima che venga redatto qualche atto ufficiale a suo carico.

INDAGATO = persona nei cui confronti viene avviato un procedimento penale (in stato di arresto o di libertà): si diventa tale all’avvio delle indagini preliminari.

IMPUTATO = persona in ordine alla quale il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio: si diventa tale al termine delle indagini preliminari.

Si tratta di differenti livelli di  “criminalizzazione” dell’individuo e ciò può diventare un arma a doppio taglio perché può innescare un fattore “criminogeno” nei media.  Un esempio per tutti:  in Svizzera l’eccesso di velocità è un reato, mentre il contrabbando ed il riciclaggio non lo sono.